Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge stabilisce i princìpi fondamentali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione alle attività estrattive di materiali lapidei nelle cave e nelle torbiere e di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone golenali e nelle fasce costiere lacustri e marine, sia naturali che artificiali.
      Per questa materia, infatti, il nostro ordinamento prevede che lo Stato fissi dei princìpi fondamentali per consentire alle regioni di determinare la disciplina puntuale. Nelle passate legislature sono stati presentati molti progetti di legge in materia, ma nessuno ha ricevuto l'approvazione finale del Parlamento. Ciò ha inevitabilmente comportato il rischio e, talvolta, anche il verificarsi di attività estrattive dannose per l'equilibrio idrogeologico e ambientale.
      Per questa ragione, a differenza delle precedenti iniziative legislative che proponevano la disciplina delle attività estrattive, il quadro di riferimento della presente proposta di legge è incentrato sulla tutela ambientale e dell'ecosistema rispetto ai luoghi nei quali le medesime attività hanno sede.
      I princìpi fondamentali attualmente in vigore sono desumibili dall'articolo 45 della cosiddetta «legge mineraria» (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) nonché dagli articoli 826 e 840 del codice civile.
      La legge mineraria ha accolto il principio della demanialità per le miniere e ha sottoposto le cave a un regime di «quasi demanialità» o «demanialità attenuata», ma le attività estrattive sono disciplinate

 

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sulla base del principio produttivistico. Con la presente proposta di legge si rafforza il principio di demanialità, lo si estende agli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, alle zone golenali e alle fasce costiere lacustri e marine e si sottopongono le attività estrattive a concessione.
      La scelta della demanialità dei siti è la più idonea per garantire la tutela dei valori ambientali e lo sviluppo programmato degli interventi. Infatti oggi è necessario un rigoroso controllo dello svolgimento delle attività estrattive, le quali hanno assunto una grande importanza sia per il rilievo economico sia per l'incidenza spesso devastante sull'assetto territoriale. Con l'istituto della concessione si garantiscono perciò, la presenza e il controllo della pubblica amministrazione, ponendola in grado di verificare che l'attività produttiva si sviluppi garantendo il rispetto delle norme di tutela ambientale.
      Inoltre, nella legge mineraria, in base al principio produttivistico suddetto, la concessione dei siti era subordinata alla buona coltivazione dei siti di torbiera. Nella presente proposta di legge, invece, il combinato disposto del principio della demanialità e della previsione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, sostituisce al principio produttivistico il principio del superiore interesse della tutela ambientale e dell'ecosistema e rafforza così la posizione della pubblica amministrazione rispetto alla gestione del concessionario.
      Inoltre l'istituto della concessione, connesso con il concetto di demanialità, introduce come requisito necessario il progetto di estrazione, che deve contenere gli elementi essenziali per individuare gli standard di sicurezza per i lavoratori impiegati nelle attività, garantendo così il secondo importante principio cui è informata la presente proposta di legge: la sicurezza sui luoghi di lavoro.
      La concessione ha i caratteri dell'onerosità e della temporaneità e non deve essere cedibile a terzi. Il concessionario non può affittare o locare o appaltare, in alcun modo, il sito concessogli, ma deve gestire direttamente l'attività di estrazione: così il concessionario viene responsabilizzato dai primi due caratteri della concessione e il terzo carattere consente di non confondere il suo diritto sul sito con un diritto reale.
      Le aree idonee all'estrazione devono essere comprese nel piano regionale o provinciale delle attività estrattive, il quale deve essere elaborato in stretto rapporto con gli enti locali. Ad esso i comuni adeguano i loro strumenti urbanistici.
      L'articolo 2 prevede che i siti nei quali si sviluppano attività estrattive facciano parte del patrimonio indisponibile della regione, salvo quelli compresi in aree di proprietà dei comuni o delle province, i quali faranno parte, rispettivamente, del patrimonio indisponibile comunale e provinciale.
      L'articolo 3 stabilisce che l'estrazione sia soggetta a concessione onerosa, a tempo determinato, non cedibile a terzi.
      Con l'articolo 4 si prescrive che per ottenere il rilascio della concessione è necessario presentare un progetto di estrazione, una relazione di impatto ambientale e un progetto di risistemazione ambientale. Si sottolinea il rilievo della previsione, nel progetto di estrazione, delle misure atte a garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e di malattie professionali, infatti in queste attività il rischio di infortuni è frequentissimo così come le morti sul lavoro.
      Altro elemento prioritario di valutazione della validità del progetto è costituito dall'incidenza dell'impatto ambientale previsto. Nella presente proposta di legge i confini delle disposizioni atte a definire il progetto di estrazione e di risistemazione ambientale devono limitarsi ad indicare il quadro di riferimento, essendo evidentemente compito delle regioni dettare la normativa specifica all'interno dei due princìpi fondamentali affermati: salvaguardia e tutela ambientale e garanzia della sicurezza per i lavoratori.
      L'esigenza di una maggiore tutela ambientale è affermata con decisione nell'articolo 6, che sancisce il divieto di attività estrattive negli alvei di fiumi, torrenti, canali, zone golenali, fondi lacuali e lungo le coste marine.
 

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      In tali siti solo l'autorità preposta alla manutenzione idraulica può consentire la rimozione dei materiali inerti mediante il pubblico appalto e stabilendo le prescrizioni relative all'esecuzione delle opere necessarie. Carico, trasporto e scarico dei materiali estratti sono sottoposti, in base al comma 4, a nuovi adempimenti (bolla di accompagnamento e registro) che consentano il controllo dell'attività estrattiva. Il comma 5 prevede le sanzioni per la trasgressione delle norme di cui al comma 4.
      L'articolo 6 prevede l'approvazione di un piano regionale - o provinciale nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano - dei siti dedicati ad attività estrattive. L'individuazione delle aree nelle quali l'attività di estrazione sarà concessa è affidata al piano regionale o provinciale, per il quale sono indicati alcuni princìpi in ordine al metodo democratico della sua elaborazione, alla natura di piano territoriale e al rapporto di questo con gli strumenti urbanistici comunali, rimettendo alle regioni e alle province autonome le necessarie specificazioni e articolazioni anche territoriali dei rispettivi piani.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione di un catasto regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei siti dedicati ad attività estrattive e gli interventi per il recupero ambientale dei siti dismessi, nonché le procedure per attivare le opere necessarie alla messa in sicurezza.
      L'articolo 8 prevede l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una disciplina transitoria che trova applicazione, in attesa dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, decorso il quale è vietata l'attività estrattiva nei territori delle regioni e delle province autonome che non abbiano approvato il piano medesimo.
      L'articolo 9 detta norme sanzionatorie anche penali.
      L'articolo 10 prevede l'abrogazione di ogni disposizione di legge e di regolamento vigente in materia di cave, ad eccezione delle norme di polizia, igiene e sicurezza del lavoro.
 

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